COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI SPA IN MATERIA SOCIETARIA E CONSEGUENTE NULLITA’ DI PATTI PARASOCIALI IN CONTRASTO CON TALE PRINCIPIO.

Occorre senz'altro partire dalla regola espressa all'art. 2380 bis c.c. secondo cui, nelle società per azioni, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'attribuzione della gestione alla competenza esclusiva degli amministratori rappresenta un profilo qualificante il tipo della società per azioni e lo distingue, all'interno

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