SULLA NATURA VESSATORIA DELLA DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. ANCORA SULLA SENTENZA DELLA Cassazione civile sez. III – 28/09/2023, n. 27558.

La disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo, che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione

2023-12-30T13:07:32+00:00Dicembre 30th, 2023|Categorie: Cassazione civile|Tag: |

ANCORA SULLA NATURA GIUDIZIALE DELL’ISTANZA EX ART. 1957 C.C. Ecco estratto testuale dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione sulla natura necessariamente giudiziale sull’istanza che il creditore deve attivare per evitare la decadenza prevista dalla norma de quo. Cassazione civile sez. III – 24/08/2023, n. 25197):

Lo scopo di tale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/2014,

2024-02-14T12:01:29+00:00Dicembre 30th, 2023|Categorie: Cassazione civile|Tag: |

IL FIDEIUSSORE PUO’ OPPORRE LE ECCEZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGAZIONE GARANTITA, OVE LA GARANZIA ABBIA AD OGGETTO PRESTAZIONI FUNGIBILI. TRIBUNALE DI BARI 3831/2023

2.1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza della deduzione difensiva avanzata dalla banca inerente all'inammissibilità “delle eccezioni sollevate in merito alla obbligazione garantita” da cui conseguirebbe il “difetto di legittimazione attiva dei fideiussori” (Ca. Ma., Ca. Ro. e Ca. Ro.), poiché basata sull'erroneo presupposto che determinate clausole delle fideiussioni in oggetto (rectius, nella fideiussione del 3.2.06, artt. 6-7-8) “qualificano

2023-12-26T12:53:04+00:00Dicembre 26th, 2023|Categorie: Bancario|Tag: |

IL TRIBUNALE CI DA, ANCORA UNA VOLTA RAGIONE, IN MATERIA DI FIDEIUSSIONE ANNULLANDO IL DECRETO INGIUNTIVO ED ENUNCIANDO I SEGUENTI PRINCIPI

- Sicché, alla stregua di tali principi - da cui questo Giudice non ha, evidentemente, ragione di discostarsi - deve qualificarsi come “consumatore” il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia, però, stipulato il negozio di garanzia che interessa per finalità estranee a tale attività, nel

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