Sotto tale ultimo aspetto, assume, dunque, carattere decisivo l’accertamento eseguito dal verificatore, che resiste, infatti, alle controdeduzioni svolte in atti dalla resistente, ritenendo il Collegio che la ricorrente, diversamente da quanto sostenuto in atti dall’Avvocatura comunale, abbia al riguardo offerto un adeguato principio di prova del nesso di causalità tra la condotta illegittima dell’amministrazione comunale ed il danno che assume di aver sofferto, allegando al riguardo la circostanza che costei fosse l’unica partecipante per il lotto in questione, nonché la congruità della propria offerta, dovendosi, con riferimento a tale elemento, temperare il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697 comma 1, c.c., col metodo acquisitivo di cui all’art. 64, commi 1 e 3, c.p.a., attesa la necessità di equilibrare quell’asimmetria informativa tra amministrazione e privato che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere (così come il suo mancato esercizio), nel caso di specie riscontrabile anche con riferimento a tale elemento costitutivo dell’an della pretesa, che sfugge al criterio della c.d. vicinanza della prova, con conseguente operatività del predetto principio dispositivo.
T.A.R. Lazio sez. II – Roma, 14/07/2022, n. 9850 TEMPERAMENTO NEL GIUDIZIO AL TAR IN MATERIA DI APPALTI DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO CON QUELLO CON IL METODO ACQUISITIVO.
Mario Cigliano2023-01-06T18:02:19+00:00Gennaio 6th, 2023|Categorie: T.A.R|Tag: amministrazione, Appalti, art. 2697 c.c., art. 30 Dlgs 104/2010; art. 31 Dlgs 104/2010; art. 32 Dlgs 104/2010: art. 33 Dlgs 104/2010, art. 64 Dlgs 104/2010, DANNO, documenti, metodo acquisitivo, onere della prova, P.A. asimmetria informativa, principio di prova, privato, PROCESSO AMMINISTRATIVO, pubblico potere, TAR, vicinanza della prova|