Ai fini della legittima applicazione del procedimento ex art. 51 l. 22 ottobre 1971 n. 865 è necessario che esista un p.e.e.p. interamente definito, ovvero che manchi un p.e.e.p. approvato o adottato; pertanto è illegittima la localizzazione ex art. cit. ove esista un p.e.e.p. vigente non ancora completamente utilizzato e un nuovo p.e.e.p. già adottato.
T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 24/02/2017, n.67 Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica
Mario Cigliano2023-01-06T22:39:59+00:00Gennaio 6th, 2023|Categorie: Edilizia e Urbanistica|Tag: CONVENZIONE URBANISTICA, Edilizia, PROCEDIMENTO EX ART. 51 LEGGE 865/1971; P.E.E.P.; PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE; LOCALIZZAZIONE|