La valutazione dell’anomalia dell’offerta rappresenta un esempio tipico della discrezionalità tecnica dell’amministrazione per il perseguimento e la cura dell’interesse pubblico attribuitole dalla legge. In genere, tale valutazione è al di fuori del controllo di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non risulti manifestamente viziata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrio o distorsione dei fatti, circostanze che devono essere dimostrate dal ricorrente. Pertanto, il giudice non può andare oltre la valutazione dell’intrinseca coerenza e ragionevolezza delle decisioni prese dall’amministrazione, e della validità dell’istruttoria svolta. Al di fuori di tali limiti, il giudice non può condurre una verifica indipendente, direttamente o tramite consulenti tecnici, riguardo alla presenza di anomalia, poiché tale questione rientra nell’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione.