Una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica o del diverso termine stabilito dalle parti, l’esercizio di ogni azione legale per l’adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni. Infatti, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione – in caso di mancata ultimazione delle opere nei termini – o con l’ultimazione delle opere medesime – se avvenuta prima di detta scadenza – con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti.
PRESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE ED ATTI EQUIPARATI. DOPO DIECI ANNI LA PRESTAZIONE NON PUO’ PIU’ ESSERE ESATTA. T.A.R. , Catania , sez. IV , 17/10/2022 , n. 2728
Mario Cigliano2022-12-10T20:01:21+00:00Dicembre 10th, 2022|Categorie: Edilizia e Urbanistica|Tag: COMUNE, CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE, CONVENZIONE URBANISTICA, DIRITTI, Edilizia, OBBLIGHI, PIANO, PRESCRIZIONE, URBANISTICA|