BANCARIO
Tribunale , Benevento , sez. II , 01/02/2021 , n. 165
Il Taeg, da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo, svolge un’importante funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, anche confrontandolo con quello praticato sul libero mercato del credito da altre banche, per cui l’erronea indicazione dello stesso viene sanzionata duramente con la nullità di tutte le clausole che pongono costi a carico del finanziato, il quale è tenuto a restituire solo il capitale e gli interessi al tasso sostitutivo bot. Conseguentemente, ai fini del calcolo del taeg, devono essere considerati anche i costi assicurativi collegati all’erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento.