Il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo ( art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990 ), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere la veste del c.d. dissenso costruttivo , vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo. Tale obbligo non si traduce, evidentemente, nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le più alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica.
IL DISSENSO COSTRUTTIVO IN MATERIA PAESAGGISTICA. T.A.R. , Firenze , sez. II , 21/03/2022 , n. 353
Mario Cigliano2022-12-11T00:23:28+00:00Dicembre 11th, 2022|Categorie: Ambiente e Paesaggio|Tag: AUTORIZZAZIONE, BUONA FEDE, COLLABORAZIONE, CONTRADDITTORIO, DISSENSO COSTRUTTIVO, PAESAGGIO, PROCEDIMENTO, SOPRINTENDEZA|