Interessantissima sentenza della Suprema Corte che attua peraltro un principio di ragionevolezza avverso l’iniquità in cui spesso incorre l’Amministrazione Finanziaria che pretende di formare cartelle in violazione del principio generale del giudicato.
Questa soluzione, basata sul principio generale di cui all’art. 310 , comma 2 (permanente efficacia delle sentenze di merito) e art. 393 c.p.c., u.p. (permanenza nel nuovo giudizio dell’effetto vincolante della sentenza di cassazione) attua un costante orientamento di legittimità, secondo cui “nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata (o tardiva) riassunzione, deve ritenersi, comunque, applicabile il disposto di cui all’art. 310 cod. proc. civ., con la conseguenza che, nel nuovo processo eventualmente instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato; e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), ovvero quelle definitive, ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato” (Cass. sez. n. 3, n. 6712 del 15/05/2001; in termini: Cass. Sez. 2, n 20311 del 15/10/2004, ed altre).