IL TRIBUNALE DI ROMA CI DA RAGIONE SOSPENDENDO UN PIGNORAMENTO PER DIFETTO DI PROVA DELLA NOTIFICA DEL MEDESIMO!

Il Tribunale di Roma con ordinanza depositata in data 22.12.2022, superando un indirizzo rigidamente formalistico ed in contrasto con i generali principi a base del diritto di difesa come enucleati dagli artt. 24 e 111 Cost, nonchè dall'art. 6 Convenzione Diritti dell'Uomo e dall'art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ha sospeso il

CORTE GIUSTIZIA UE SEZ. IV, 19/05/2022, N.569 HA DIRITTO ALLA RIAPERTURA DEL PROCESSO L’IMPUTATO CONDANNATO IN CONTUMACIA CHE NON SI SIA VOLONTARIAMENTE SOTTRATTO ALLA GIUSTIZIA

In tema di processo “in absentia”, qualora sia impossibile reperire l'imputato, questi può essere giudicato o condannato in contumacia purché gli venga riconosciuto, successivamente, il diritto di ottenere la riapertura del processo ovvero un mezzo di ricorso giurisdizionale idoneo a determinare, in sua presenza, un nuovo esame del merito del procedimento, salva l'ipotesi in cui

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