Ai fini dell’individuazione della giurisdizione in tema di appalti pubblici devono distinguersi tre diverse eventualità: l’ipotesi in cui l’Amministrazione adotti misure finalizzate alla rimozione, in prospettiva di autotutela, degli atti di gara rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; il caso in cui l’Amministrazione Pubblica receda dal rapporto negoziale anticipatamente costituito, in presenza di fatti di inadempimento ad attitudine risolutiva od anche in forza della facoltà di unilaterale sottrazione al vincolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; qualora, infine, l’Amministrazione si determini per l’inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale preordinati alla verifica di correttezza della aggiudicazione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.