“RUSSIAN ROULETTE”, CLAUSOLA ATIPICA DA INSERIRE NEI PATTI PARASOCIALI PER RISOLVERE SITUAZIONI DI STALLO.

La clausola della russian roulette è un negozio legislativamente atipico, di cui la giurisprudenza ha verificato la validità in termini di liceità e di rispondenza ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento (art. 1322, secondo comma, c.c.).
Sebbene la clausola si presenti in formule con più varianti, lo schema più frequentemente utilizzato si incentra essenzialmente sul seguente meccanismo. In presenza di conflitti o stalli non altrimenti risolvibili (trigger events), ad uno dei soci (come nel caso di specie, ma altra versione della clausola demanda ad entrambi i soci) è conferita la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare.
Il socio oblato è posto dinnanzi all’alternativa tra accettare l’offerta e vendere al prezzo così determinato al socio che ha intrapreso l’iniziativa ovvero acquistare la partecipazione dell’altro assumendo come base di determinazione del prezzo il valore del capitale sociale comunicato dalla controparte e quindi ad un prezzo ancora una volta rapportato percentualmente all’intera partecipazione da acquistare.
Peraltro, la clausola non prevede i criteri che il socio cui è rimessa l’iniziativa deve seguire per la valutazione delle azioni.
La clausola in argomento ha la finalità di risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi (ed infatti di frequente si determinano) laddove i soci detengano ciascuno una partecipazione pari alla metà del capitale sociale ovvero qualora i quozienti costitutivi o deliberativi siano commisurati in maniera tale da pretendere la partecipazione o il voto favorevole di una minoranza, titolare in definitiva di un sostanziale diritto di veto.