CARTELLE DI PAGAMENTO.
Comm. trib. reg. , Roma , sez. VI , 11/01/2021 , n. 70.
Responsabilità solidale in caso di scissione e notifica delle cartelle di pagamento.
In caso di pretese di riscossione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, nei confronti di una società scissa, la notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata, entro il termine di decadenza di cui all’ art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 , a tutti i soggetti coobbligati nei confronti dei quali il Fisco intenda procedere, atteso il principio secondo cui, in caso di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa, relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, rispondono, ai sensi dell’ art. 15, comma 2 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472/1997 , e dell’ art. 173, comma 12 del d.P.R. n. 917/1986 , solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, anche in forza del principio dell’unitarietà dell’imposta.