L’art. 595 c.p.c. da la possibilità al debitore esecutato di evitare la vendita del proprio bene attraverso la cosiddetta procedura della “conversione del pignoramento”.
In particolare secondo l’art. 595 c.p.c. così di seguito si deve procedere:
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[I]. Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese (2) .
[II]. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice (3) .
[III]. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione [487], sentite le parti [4851] in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
[IV]. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore (4) .
[V]. Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi (5) .
[VI]. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma (6) .
[VII]. L’istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.”