CARTELLE DI PAGAMENTO.
In tema di stralcio dei debiti tributari, è annullata automaticamente la cartella di pagamento i cui singoli carichi fiscali siano di importo non superiore ad Euro 1.000,00, anche se l’importo complessivo portato dalla cartella risulti superiore a tale limite, l’annullamento sarà automatico a condizione che il singolo carico non superi la soglia prevista.
Comm. trib. reg. , Roma , sez. II , 14/01/2021 , n. 146.
In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. pace fiscale, ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’ art.4, comma 1, del D. L. n.119 del 2018 , conv., con modif, in L. n.136 del 2018 , dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille Euro di valore del debito è riferito al singolo carico affidato, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.