EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Illegittima la deliberazione di localizzazione di area residenziale pubblica che omette ogni accertamento in ordine al fabbisogno abitativo.
T.A.R. , Napoli , sez. V , 06/02/2018 , n. 767.
Il programma costruttivo di edilizia residenziale, inerente alla localizzazione di cui all’ art. 51 della l. 22 ottobre 1971 n. 865 , non è equiparabile al piano di zona, rispetto al quale è alternativo e autonomo, essendo soggetto ad un procedimento semplificato e accelerato d’individuazione ed acquisizione delle aree destinate ad iniziative di edilizia residenziale pubblica, non assimilabile alla procedura di formazione del P.E.E.P., con il quale condivide solo l’efficacia; tale localizzazione, che può aver luogo proprio qualora non possano essere adottate tempestivamente le complesse procedure di urbanizzazione previste dalla l. 18 aprile 1962 n. 167 , ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente intesa ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale essa opera come un vero e proprio piano particolareggiato, con valenza di intervento di edilizia residenziale pubblica e valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere. Risulta, pertanto, corretto il rilievo dell’illegittimità del provvedimento di localizzazione per mancanza di un programma per la realizzazione.