Richiamata l’ultima sentenza delle Sezioni Unite n. 9474/2023, valga rilevare come la stessa esprima un principio generale di “prevalenza della sostanza sulla forma” funzionale ad uscire dagli “schemi formalistici” del processo, per dare maggiore rilevanza ai diritti, con particolare riferimento a quello di difesa.
Quando pertanto il processo – anzichè esplicare la sua funzionale istituzionale che è quello di garantire il diritto di difesa e la tutela dei diritti – involve “patologicamente” dando prevalenza “cieca” alle forme a pregiudizio degli specifici interessi coinvolti, determinando la violazione dei diritti sostanziali e fondamentali, con specifico riferimento a quelli “inderogabili” – l’ordinamento giuridico si “rivolta” dando attuazione a quei principi di buona fede, correttezza, imparzialità e buon andamento che devono presidiare i rapporti tra le parti, sia dal punto di vista privatistico che pubblicistico, facendo in modo che lo “Stato” persegua davvero quelle finalità di “non aggravamento” e “collaborazione” a cui dovrebbe informare la sua condotta.
In tale chiave va letta la sentenza n. 9474/2023 delle Sezioni Unite, costituente lo sviluppo di una interpretazione sostanzialistica, tale da ricondurre i rapporti a quei parametri di equità e giustizia, parametri applicabili non solo nel privato, ma anche nel pubblico e nei rapporti “processual tributari”, nel perseguimento di quella “buona fede” che presiede ad ogni rapporto, tale da costituire relazioni giuridiche paritetiche, dove nessuno faccia la parte del leone.
Seppur afferente ai rapporti bancari, valga citare altra applicazione del principio sopra richiamata della prevalenza della sostanza sulla forma, come enucleato dalla Suprema Corte in ulteriore pronuncia in cui ha così statuito:”
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, il contratto di finanziamento a stato di avanzamento, ove sia assistito da ipoteca, rientra nella categoria delle operazioni creditizie omogenee dei “mutui” e non in quella degli “altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine” (nella specie, il contratto era stato stipulato il 29 luglio 2004 e, pertanto, si è tenuto conto della classificazione di cui al d.m. 18 settembre 2003).”
Pertanto ai fini dell’individuazione del “tasso soglia” occorre fare riferimenti alle caratteristiche sostanziale del rapporto bancario.
Nevergiveup!!!