ANCORA UNA VITTORIA DELLO STUDIO!
Questa volta il Tribunale, in accoglimento del principio di “non contestazione” ha disposto con provvedimento del 3.11.2022 la sospensione della vendita, evitando che immobile, la cui asta fissata al 30.11.2022, venisse venduto.
Mai arrendersi!!
Ecco come decide il Giudice in merito:”
Vista la richiesta al Giudice, nell’ambito del procedimento di opposizione alla esecuzione, che venga adottato – nell’ambito del presente giudizio di opposizione all’esecuzione – provvedimento di sospensione e/o disponga prima della data del 30.11.2022 udienza ex art. 281 sexies c.p.c. ai fini della decisione nel merito onde scongiurare la vendita, stante la fondatezza della odierna opposizione alla luce del principio di non contestazione, di quanto dedotto nell’atto e dell’evidente nullità del mutuo inglobante una fideiussione nulla per violazione dell’art. 1957 c.c.,
attesa la mancata costituzione del creditore in detto giudizio,
nella assenza di altri creditori intervenuti,
si dispone sospensione della attività di vendita (asta del 30.11 p.v.) al fine di accertare anzitutto, anche prima della decisione sulla opposizione stessa, la intenzione stessa della creditrice di contrastare o meno i motivi oppositivi, ovvero di fare ad essi acquiescenza”.