In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci.
ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA. LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PASSA AI SOCI. Cassazione civile , sez. trib. , 12/09/2022 , n. 26758
Mario Cigliano2022-11-20T16:44:50+00:00November 20th, 2022|Categories: Società|Tags: AMMINISTRATORI, estinzione, fisco, soci, SOCIETA', TRIBUTI|