Corte giustizia UE , sez. I , 08/05/2013 , n. 197
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti, a un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di appalto pubblico di lavori definita all’art. 1, par. 2, lett. b), della direttiva n. 2004/18/Ce, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nella sua versione derivante dal regolamento (Ce) n. 596/2009 qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.