In materia di intermediazione finanziaria, a norma dell’ art. 23, co. 6, del D.Lgs. 58/1998 è onere dell’intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta e, dunque, provare di aver informato correttamente i clienti sui rischi, sulla natura e le implicazioni dell’operazione specifica in ordine ai titoli mobiliari oggetto d’investimento, non rilevando – al fine di andare esente da responsabilità – una valutazione di adeguatezza dell’operazione, atteso che la violazione dei doveri d’informazione da parte dell’intermediario disorienta l’investitore, il quale condiziona le proprie scelte di investimento.