L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non comporta ipso iure l’improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse) del ricorso con il quale essa sia stata impugnata in giudizio, atteso che detta determinazione dell’Amministrazione è inidonea a produrre in via immediata e diretta un effetto processuale, che consegue, invece, solo ad una pronuncia del giudice; pertanto, fino al momento in cui interviene tale pronuncia i termini processuali connessi alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio continuano a decorrere e la parte che non li rispetta incorre in preclusione (alla luce di tale principio, nella specie è stato statuito che malgrado l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione ed in assenza della dichiarazione di improcedibilità da parte del giudice amministrativo, il termine di cui all’art. 42, comma 1, cod. proc. amm. cui rinvia l’art. 120, comma 5, cod. proc. amm. per il rito in materia di appalti (trenta giorni dalla notificazione del ricorso principale) per proporre il ricorso incidentale è continuato a decorrere).