E’ IN CONTRASTO CON LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO UN REGIME FISCALE DI TASSAZIONE AUTOMATICO DI REDDITI IN EFFETTI NON PERCEPITI.

Interessante pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'uomo che con sentenza depositata il 7.12.2023 nel procedimento rubricato al n. 26604/2016, ha evidenziato che i provvedimenti fiscali non sono esenti da controllo da parte della Corte Europea, evidenziando come gli Stati, pur essendo autonomi in materia fiscale, non possono non tenere presente la tutela del diritto

2024-02-14T12:01:09+00:00January 8th, 2024|Categories: Corte europea diritti dell'uomo|Tags: |

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO SEZ. I, 05/05/2022, N.4642 L’ITALIA HA VIOLATO IL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA OMETTENDO DI INTRODURRE RIMEDI GIURISDIZIONALI CHE PERMETTANO DI OTTENERE MISURE DI RISANAMENTO RISPETTO AI DANNI PROVOCATI DALL’ILVA DI TARANTO

L'assenza di misure necessarie per evitare le emissioni da parte dell'acciaieria Ilva ha avuto effetti molti negativi sulla vita dei dipendenti dello stabilimento e dei residenti della zona di Taranto e, di conseguenza, lo Stato ha violato l'articolo 8 della cedu che assicura il diritto al rispetto della vita privata. L'assenza di rimedi giurisdizionali, che

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA LUCE DELLA TEORIA DELLE APPARENZE

Sulla base della cosiddetta «teoria delle apparenze», applicata al principio della parità delle armi a partire dalla sentenza Kress c. Francia (sentenza Kress c. Francia del 7 giugno 2001, ricorso n. 39594/98),  la Corte eur. D.U. ha dichiarato che anche uno squilibrio oggettivo e astratto può essere sufficiente per constatare una violazione di detto principio

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