Cassazione civile sez. I, 30/08/2024, n.23380 Assegno non trasferibile spedito per posta e riscosso da soggetto non legittimato, concorso di colpa del mittente.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,