La cancellazione della società dal registro delle imprese non si traduce in una presunzione, neppure iuris tantum, di rinuncia della società ai crediti litigiosi. La successione dei soci nella titolarità dei crediti litigiosi non si verifica solo se la rinuncia agli stessi, riscontrabile al momento della cancellazione della società, sia espressa anche attraverso comportamenti concludenti univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi di tali diritti comunicati al debitore, sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, entro congruo termine, di non volerne profittare.