Spese relative a sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche Integralmente deducibili.
È il primo sancito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 21452/2021. Applicando correttamente la legge 289/2002 la Cassazione evidenzia la natura di spese pubblicitarie e non di rappresentanza dei costi sostenuti in favore delle associazioni dilettantistiche.