Il Giudice con sentenza n. 2263/2022 depositata in data 12.12.2022 ha così testualmente statuito:”
Pertanto, deve considerare rilevante, ai fini della questione della nullità delle clausole contenute nel negozio di fideiussione, la circostanza dell’avvenuta riproduzione nell’ambito dello stesso delle medesime clausole contenute nel modello di condizioni generali di fideiussione per operazioni bancarie predisposto e diffuso dall’ABI, così come indicate testualmente nella citata pronuncia della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 41994/2021 cit., punto 2.2.1.), non rilevando, invece, l’estensione dell’oggetto della fideiussione a tutte le obbligazionicomunque assunte dal debitore principale nei confronti dell’istituto bancario, secondo lo schema delle c.d. fideiussioni omnibus di cui all’art. 1938 c.c., ovvero alle sole obbligazioni relative a un singolo rapporto bancario, secondo lo schema della “fideiussione specifica”, alla quale sarebbero riconducibili le garanzie oggetto della presente causa secondo le prospettazioni dell’istituto di credito intimante.
Resta dunque da verificare se la banca abbia proposto entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale le sue istanze contro il debitore principale e le abbia diligentemente coltivate.
Nessuna prova, e prima ancora alcuna allegazione, è stata fornita in proposito dall’istituto di credito ed anzi, alla data della domanda monitoria, il termine di sei mesi era ampiamente maturato, con conseguente estinzione della garanzia per fideiussione qui azionata.
Atteso quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato”.
” #Never give up!”