1) Dopo una estenuante battaglia durante circa cinque anni, abbiamo avuto la meglio ottenendo l’estinzione di un giudizio di esecuzione avente ad oggetto l’abitazione di un nostro cliente.
L’estinzione è stata dichiarata sulla base del principio della “nullità derivata”, a seguito della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo a base della procedura esecutiva.
Il decreto ingiuntivo, infatti, a sua volta è stato a sua volta annullato, giusta nostre deduzioni, per aver omesso la banca di produrre gli estratti conto.

2) Il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di sospensione formulata dalla Banca a seguito dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte di società che, nella qualità di fideiussore, aveva effettuato versamenti a favore della banca per far rientrare il debitore principale.
Anche in questo caso, nel giudizio presupposto, sempre da noi patrocinato, il Tribunale di Roma, oltre ad aver annullato il decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato un indebito arricchimento della banca.
Sulla base di tale presupposto si è ottenuto specifico decreto ingiuntivo nei confronti dell’istituto di credito.

3) Il Tribunale di Velletri sulla scorta del passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato decreto ingiuntivo nei confronti di fideiussore per violazione del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. ha dichiarato l’estinzione di procedura esecutiva immobiliare per il venir meno del titolo esecutivo sulla base del quale il creditore procedente aveva attivato la procedura esecutiva.
Ancora una volta giustizia è fatta!!
Nevergiveup!!!