Il nuovo testo dell”articolo 182 septies della Legge Fallimentare, come modificato dal Decreto Legge 118/2021, estende l’obbligatorieta’ degli accordi di ristrutturazione anche ai creditori dissenzienti, a condizione che via sia il consenso del 75% della relativa classe di fornitori e che venga prevista dall’accordo la continuita’ aziendale diretta o indiretta. Si continua sulla linea di privatizzazione degli strumenti della crisi di impresa.