In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in ecutivis e preclude all’amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione, la quale deve medio tempore arrestarsi; ne deriva che, qualora l’iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l’amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell’esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale.