Interessante sentenza del Tar del Lazio che ha annullato le disposizioni del PTPR approvato in data 5.4.2021 con riferimento all’inserimento di terreni in ambito del paesaggio difforme da quello effettivo e corrispondente alla realtà fenomenica.
Così recita il Tar:”
9. Anche in considerazione dell’ampio intervallo temporale intercorrente tra la adozione del
p.t.p.r. (2007) e la ri-approvazione dello stesso (2021), la Regione Lazio avrebbe dovuto farsi
carico delle trasformazioni subite dal territorio comunale di Castelnuovo di Porto avuto riguardo
alle relative caratteristiche paesaggistiche, per come impresse non soltanto dalla “natura” ma
anche dalla storia dell’uomo e dalle loro interrelazioni (cfr. art. 143 comma 1, lett. a. D.lgs. n.
42/2004), così giungendo ad una corretta identificazione degli effettivi valori paesaggistici
espressi dai diversi contesti di riferimento, da tutelare, salvaguardare e gestire (art. 135 D.lgs.
n. 42/2002).
Se è vero che l’individuazione delle future linee di sviluppo del territorio, costituisce esercizio di
un potere discrezionale assegnato alla Regione in sede di approvazione del P.T.P.R. è, tuttavia,
altrettanto vero che siffatte scelte sono pur sempre orientate in funzione della loro compatibilità
rispetto ai diversi valori paesaggistici di zona e, dunque, sono condizionate, a monte, dalla
preventiva esecuzione – nella specie disattesa – di una corretta attività di ricognizione di siffatti
valori da tutelare, pianificare e gestire (cfr. in proposito art. 135, comma 4, lett. d. D.lgs. n.
42/2002; Consiglio di Stato sez. VI, 30/06/2021, n. 4923; T.A.R. Lazio Roma, sez. II,
09/09/2020, n. 9397).
10. Quanto fin qui esposto trova ampia conferma in quel consolidato orientamento della
giurisprudenza, secondo cui la legittimità euro-unitaria (art. 1 comma II del Protocollo
Addizionale della C.E.D.U) e costituzionale (artt. 9 e 42 comma 2) delle “prescrizioni d’uso”
dettate dal pianificatore paesaggistico, determinanti una evidente “conformazione” delle facoltà
dominicali, è condizionata dalla diretta ed immediata funzionalità delle stesse alla tutela dei
valori paesaggistici che risultino effettivamente espressi dal territorio di riferimento (cfr. Corte
Cost. 9.05.1968, nr. 55 e 56; 4 luglio 1974 n. 202; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sentenze
26.06.2007, in cause Perinelli/Italia e Longobardi/Italia; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
sentenza n. 33202 del 5.01.2000; Cass. Civ. 19.07.2002, n. 10542; Cass. Civ., sez. I,
27.07.2021, n. 21561; 10.02.2014, n. 2962).
Di recente, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 276 del 21/12/2020, ha precisato
che “A differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica
amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, i
vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui
l’amministrazione si limita a registrare l’esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto
dall’art. 42, secondo comma, Cost., ossia della determinazione per legge del regime del diritto
di proprietà. La legge che limita le facoltà edificatorie dei beni connotati da particolare pregio
(culturale, artistico, paesaggistico, ambientale) non comporta infatti un’illegittima compressione
del relativo diritto di proprietà, giacché “questo diritto è nato con il corrispondente limite e con
quel limite vive” (sentenza n. 56 del 1968), e ciò tanto più assume rilievo quando si tratti della
tutela degli interessi protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. (norme richiamate
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991) e qualificati come “valori costituzionali primari”
da questa Corte (sentenza n. 126 del 2016)”.
La stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito il principio secondo cui “in sede di
panificazione paesaggistica deve operare il principio di realtà”, sia sul piano fattuale che su
quello giuridico, tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei luoghi e della corretta
ricognizione del patrimonio paesistico effettivamente esistente, pena l’indebita compressione
delle facoltà dominicali a fronte di inesistenti valori paesaggistici (cfr. in proposito TAR Lazio,
Sez. II Quater, n. 2006 del 21.02.2022, che richiama in termini TAR Campania, Sa., Sez. I,
22.07.2013, n. 1608).
Il suddetto “principio della realtà” giustifica, peraltro, il carattere sovraordinato (art. 145 comma
3 D.lgs. n. 42/2004) delle previsioni paesaggistiche di cui al P.T.P.R. rispetto alle difformi
previsioni urbanistiche contenute negli atti pianificatori e di programmazione approvati dai
Comuni: soltanto la realtà paesaggistica prevale sulle future previsioni di sviluppo urbanistico
operate dai comuni in sede “governo del territorio”, ove incompatibili con la stessa.
11. Tanto precisato, l’attività di ricognizione dei valori di zona, per come dedotto dal Comune di
Castelnuovo di Porto, ma anche da tutte le altre società nell’ambito dei ricorsi riuniti, risulta disallineata rispetto alle reali caratteristiche dei luoghi nonché frutto di una considerazione
parcellizzata e maculata del territorio di riferimento, considerato nelle isolate aree verdi ivi
presenti. Queste ultime risultano valorizzate in modo atomistico e, quindi, del tutto avulso dal
più ampio contesto in cui risultano inserite, con conseguente conformazione del diritto di
proprietà in modo incoerente rispetto all’interesse paesaggistico oggetto di tutela.
La rivendicata “scelta” della Regione, per come eccepito dalla relativa difesa, di “salvaguardare”
la destinazione agricola delle aree verdi rimaste si appalesa, dunque, inficiata da una miope
ricognizione dei valori di zona in discussione giacché tali aree, pur essendo libere, risultano di
fatto, inglobate ed intercluse nell’ambito di una porzione del territorio comunale che,
complessivamente considerata, non sembra essere in grado di esprimere più alcun valore
rurale, considerata la destinazione produttiva/logistica/industriale impressa fin dalla variante del
1989 e di fatto ampliatasi per effetto della realizzazione delle summenzionate infrastrutture
viarie.
Una destinazione di fatto di cui, a ben vedere, il Comune di Castelnuovo di Porto si è limitato a
prendere atto mediante l’approvazione di strumenti urbanistici quali il programma d’intervento in
variante al P.R.G., denominato “Aree limitrofe al Casello Autostradale di Castelnuovo di Porto
Casello”, ed il P.U.A. attuativo della variante al P.R.G., approvata con D.G.R. n. 12574/89, di cui
alla recente delibera n. 52 del 12.04.2022.
12. Risulta, invece, infondata la censura che si appunta sulla mancata attivazione del
procedimento di V.A.S. Sul punto, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal principio già
espresso secondo cui “l’adempimento in parola non era ancora stato prescritto al momento
dell’avvio del procedimento pianificatorio, mentre, all’atto di entrata in vigore della normativa
che lo imponeva, il procedimento di pianificazione si trovava in fase particolarmente avanzata
(TAR Lazio, sez. II quater, 18/04/2019 n.. 5004, ove è chiarito “la DGR del 05 marzo 2010 n.
169 “Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” esclude dalla procedura di (verifica
di assoggettabilità) a VAS (punto 1.3.7): o) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati
adottati dall’organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs.
4/2008; p) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i
quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta Regionale, il loro iter sia in
uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l’adeguato svolgimento delle
procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi devono essere valutati “all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione”, e del dettato della norma nazionale che la recepisce: “La fase di valutazione è
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua
approvazione” (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/06)” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. II,
20/01/2021, n. 808).
13. In conclusione, il ricorso n. 9583/2021 R.G. proposto dal Comune di Castelnuovo di Porto è
fondato, in accoglimento delle assorbenti censure sopra scrutinate, e come tale, deve essere
accolto.
Ne consegue l’annullamento, in parte qua, della Deliberazione del Consiglio Regionale del
Lazio Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BURL n. 56 del
10/6/2021 supplemento n. 213, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR)” – la quale ha assorbito le delibere di adozione della Giunta
Regionale del 25.7.2007, n. 556 e 21.12.2007 n. 1025 – laddove qualifica come “Paesaggio
Naturale Agrario” e “Paesaggio Agrario di Valore” le porzioni di territorio comunale oggetto di
ricorso ed ivi planimetricamente campite con i nr. 1, 2 e 3 (nelle quali, per come incontestato tra
le parti, rientrano i terreni di proprietà delle società Prologis Italy Xliv S.r.l., Euro Costruzioni
S.r.l. e Tiber Uno S.rl.), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
14. In considerazione degli effetti retroattivi ed erga-omnes del disposto annullamento, in parte
qua, Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, avente indubbia natura
regolamentare (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 06/10/2021, n. 10214; 01/03/2021, n. 2424),
discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi n. 8785/2021, n.
9232/2021 e n. 9233/2021.”