L’appaltatore che installa un impianto di climatizzazione è responsabile delle difformità rispetto alle prescrizioni di legge e dei relativi malfunzionamenti. E così si espone al mancato pagamento dei lavori per inadempimento. Né è sufficiente per andare esente da responsabilità, l’aver eseguito nel dettaglio il progetto tecnico realizzato da terzi dichiarandosi «mera esecutrice” a meno che l’impresa non provi di aver messo in guardia il cliente circa i rischi dell’opera. E’ stato accolto, con rinvio, il ricorso contro la decisione della Corte di appello che invece aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della società a titolo di saldo del corrispettivo non ancora versato. Sia il giudice di primo che di secondo grado dunque avevano bocciato la domanda di risoluzione per inadempimento motivata con la difformità delle opere rispetto alle prescrizioni del DM Sviluppo economico n. 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, c. 13, lett. a, della l. n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici), affermando che alla stregua della scrittura privata contrattuale e delle clausole contenute nel computo metrico, l’appaltatrice era stata “mera esecutrice materiale di un progetto realizzato da terzi».