Importante ordinanza ottenuta dallo Studio di sospensione di una fideiussione milionaria.
La Corte di Appello di Roma con l’ordinanza nel procedimento n. r.g. 64-1/2022 ha statuito principio molto importante in base al quale i decreti ingiuntivi dichiarati provvisoriamente esecutivi possono essere sospesi in sede di inibitoria ex art. 283 c.pc., sul seguente assunto:”rilevato che in particolare sussiste un rapporto di integrazione e compenetrazione tra il decreto ingiuntivo e la sentenza di rigetto dell’opposizione, anche in relazione ad un decreto già esecutivo; rilevato che tra i motivi d’appello gli appellanti deducono la mancata prova del credito, non essendo stati prodotti tutti gli estratti del conto corrente relativi al credito fatto valere; rilevato che alla stregua di una disamina pur sommaria della sentenza deve ritenersi sussistere il fumus boni iuris in ordine a detto motivo d’appello…“.