CARTELLE DI PAGAMENTO.
LEGITTIMITA’ ISCRIZIONE IPOTECARIA.
Corte appello, Napoli, 30/11/2020, n. 4095.
Presupposto per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale è che sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 50, comma 1, d.P.R. 602 del 1973, a norma del quale il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Conseguentemente, la legittimità dell’iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo nonché delle relative comunicazioni preventive trova esclusivo fondamento sull’avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali che ne rappresentano il presupposto.