INVESTIMENTO.
Investimenti finanziari: violazione da parte dell’intermediario del dovere d’informare adeguatamente il cliente sui rischi.
Tribunale , Vicenza , sez. I , 19/04/2021 , n. 816.
In tema di investimenti finanziari, in una situazione in cui viene in evidenza la violazione da parte dell’intermediario del dovere d’informare adeguatamente il cliente sui rischi dell’investimento finanziario, il danno da risarcire non necessariamente coincide con la differenza tra il costo sopportato dall’investitore nel compiere l’operazione ed il minor valore che hanno i titoli acquistati al momento della proposizione della domanda. La conseguenza del comportamento illegittimo dell’intermediario sta nel fatto che l’investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. E poiché lo stesso legislatore, nel dettare la normativa cui già dianzi s’è fatto cenno, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all’effettuazione di scelte d’investimento oculate, deve presumersi, fino a prova del contrario, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva.