L’articolo 157 TFUE nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 4, primo comma, della direttiva n. 54/2006/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che da un lato, una normativa nazionale in forza della quale il pagamento di una maggiorazione di retribuzione per ore straordinarie è previsto, per i lavoratori a tempo parziale, solo per le ore lavorate oltre l’orario normale di lavoro fissato per i lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso, se è dimostrato che tale normativa svantaggia in proporzione significativamente maggiore le persone di sesso femminile rispetto a persone di sesso maschile, senza che sia altresì necessario che il gruppo di lavoratori che non è svantaggiato da detta normativa, vale a dire i lavoratori a tempo pieno, sia costituito da un numero significativamente maggiore di uomini che di donne, e, dall’altro, siffatta discriminazione non può essere giustificata dal perseguimento dell’obiettivo di dissuadere il datore di lavoro dall’imporre ai lavoratori ore di straordinario oltre l’orario di lavoro individualmente concordato nei loro contratti di lavoro, o dell’obiettivo di evitare che i lavoratori a tempo pieno siano oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo parziale.