La repressione degli illeciti urbanistico edilizi costituisce attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura demolitoria intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso, in ragione del carattere permanente rinvenibile nell’illecito edilizio e nell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine violato, il quale è prevalente sull’aspirazione del privato al mantenimento dell’opera.
CONSIGLIO DI STATO SEZ. II , 08/10/2020 , n. 5970 – La repressione degli illeciti urbanistico edilizi costituisce attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione
Mario Cigliano2021-11-01T15:11:50+00:00Novembre 1st, 2021|Categorie: Consiglio di Stato|Tag: EDILIZIA E URBANISTICA|