TAR CAMPANIA 21/06/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 21/06/2021) n.4222 INVALIDITA’ DELL’ATTO CON EFFETTO CADUCANTE ED INVALIDITA’ DELL’ATTO A EFFETTO VIZIANTE.
La giurisprudenza ha, a tal fine, chiarito che "In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi tra invalidità ad effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che, nel primo caso, l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto conseguenziale anche quando quest'ultimo non è stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto conseguenziale è