Nel contesto delle cessioni intra-comunitarie, la mancanza o l’errore nella comunicazione del codice identificativo fiscale da parte del soggetto passivo rappresenta solo una violazione formale. Questo non influisce sull’esenzione fiscale per gli scambi tra operatori dell’UE, a meno che la qualità di contribuente del destinatario nello Stato di appartenenza non venga messa in discussione e non ci siano indizi di frode.