La previsione dell’ art. 17, comma 4, del c.c. n.l., comparto sanità, del 2002/2005, secondo cui di regola non potranno essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese va intesa come precetto di natura programmatica e non come limite temporale invalicabile, avuto riguardo al tenore letterale della norma, alla qualità dei destinatari ed alla natura del servizio reso, fermo restando il diritto alla retribuzione per i turni eccedentari e salvo il risarcimento del danno nel caso di pregiudizio per il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore; pertanto, per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’ art. 17, comma 5, del medesimo c.c. n.l., senza che la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato.
Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022, n.36839- SANITA’ PUBBLICA. Unità o Aziende Sanitarie Locali – Personale – – diritti e obblighi. REGOLA DEI DIECI TURNI.
Mario Cigliano2023-01-06T19:15:45+00:00Gennaio 6th, 2023|Categorie: Lavoro|Tag: DIECI TURNI, DIRIGENTE, DIRITTO, DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI., DISPONIBILITA', LIMITE, MEDICO, RETRIBUZIONE, SANITA' PUBBLICA, TURNI, TURNI ECCEDENTI|