Intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, ai sensi della l. fall., art. 81, l’appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’ art. 1460 c.c.