In tema di appalto pubblico disciplinato dal d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 17/2004/CE e n. 18/2004/CE”), e ai fini della cd. cristallizzazione del passivo del fallimento, l’esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela previsto dall’art. 136 del suddetto D.Lgs. presuppone la valutazione del “grave inadempimento” dell’appaltatore, nel contraddittorio con quest’ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui l’ente appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, “dispone la risoluzione del contratto”, senza che possa ipotizzarsi, quanto agli adempimenti preliminari di cui all’art. 136 cit., alcun effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione del contratto ex art. 2652 comma 1 c.c.