Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione devono essere corrisposti in ragione del volume e della superficie da edificare, con la conseguenza che non possono essere calcolati sulla superficie già costruita e non strettamente interessata dall’intervento stesso; pertanto, in assenza di aumento di mutamento di destinazione d’uso, incrementi di volumetria o di superfici utili, non potrebbe darsi legittimamente luogo ad una nuova richiesta del contributo di costruzione che costituirebbe una duplicazione indebita.