In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti “ratione temporis” dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall’art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell’investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l’obbligo informativo all’obiettivo del riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ANCHE NEI CONFRONTI DI INVESTITORI ADUSI AD OPERAZIONI FINANZIARIE. ECCO COSA DICE ULTIMAMENTE LA SUPREMA CORTE. Cassazione civile sez. I, 06/12/2022, n.35789
Mario Cigliano2023-01-07T22:00:44+00:00Gennaio 7th, 2023|Categorie: Bancario|Tag: BUONA FEDE, COMUNICAZIONI PROMOZIONALI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE CORRETTE, controllo, CONTROLLO INTERNO, CORRETTEZZA, DILIGENZA, EFFICIENTE ATTIVITA', INFORMAZIONI, INTEGRITA' MERCATI, INTERESSI CLIENTI, INTERMEDIARI, INVESTITORI, OBBLIGHI INFORMATIVI, TRASPARENZA|