Come evidenziato da giurisprudenza: “In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa…”.
IN MATERIA DI BANCAROTTA DEVE ESSERE DIMOSTRATO IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED EZIOLOGICO TRA L’ASSERITA ATTIVITÀ DI RESTITUZIONE DEI FINANZIAMENTI ED IL FALLIMENTO.
Mario Cigliano2022-12-11T16:39:28+00:00Dicembre 11th, 2022|Categorie: Penale|Tag: BANCAROTTA, COLLEGAMENTO FUNZIONALE, CONTRADDITTORIO, DOLO, PRESUNZIONE INNOCENZA, PROCESSO, PROCESSO PENALE, PROVA|