Un’importante pronuncia del Consiglio di Stato che legittima la costituzione dei Consorzi di servizi per le Cooperative ex lege Basevi:“Di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 946/2015, ha affermato che l’art. 2615 ter c.c. consente che le società consortili possano essere costituite in forma di società cooperativa cumulando i benefici a favore della cooperazione con quelli a favore delle strutture consortili. In dottrina è stato ritenuto che il mancato richiamo della cooperativa nell’art. 2615-ter c.c. sarebbe giustificato dall’inutilità di un’espressa autorizzazione, coincidendone la causa mutualistica, interpretazione che sarebbe poi confermata dal valore paradigmatico della legislazione speciale (D.Lgs. C.P.S. 14.12.1947, n. 1577; D.Lgs. 7.5.1948, n. 1235; L. 25.7.1956, n. 860; L. 21.5.1981, n. 240; L. 8.8.1985, n. 443; L. 5.10.1991, n. 317) dalla quale si ricava, specie quella agevolativa, un generale criterio di ammissibilità di società consortili cooperative; da ultimo è stato ritenuto che l’ammissibilità della forma cooperativa dei consorzi si ricaverebbe dall’art. 2538, comma 4°, c.c. , che prevede “cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse.
– E’ stato quindi ritenuto in giurisprudenza che nonostante la mancata previsione da parte dell’art. 2615 ter della società cooperativa, è ammissibile la costituzione di una “società consortile cooperativa” da parte di alcune società cooperative per l’esercizio di attività di gestione dei servizi di assistenza a favore delle imprese socie, in quanto tale “società consortile” integra una vera e propria “cooperativa di secondo grado” corrispondente al disposto dell’art. 27, D.Lgs.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 (c.d. l. Basevi) nel testo modificato dalla L. 17.2.1971, n. 127 (T. Napoli 30.4.1999).”