In tema di recesso e contratto di appalto, nell’ipotesi di recesso del committente dal contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1671 c.c., l’appaltatore che chieda di essere indennizzato ha l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.