Pur predicandosi la differenza degli interessi in questione (cui consegue l’autonomia dei due titoli, espressamente affermata dall’art. 20 D.lgs. n. 42/2004 per l’autorizzazione paesaggistica), per gli interventi soggetti a PdC, l’autorizzazione non ha una funzione distinta dal titolo edilizio, essendone espressamente un presupposto, sicché essa resta strumentale al rilascio ed alla validità di quest’ultimo, non essendo possibile che un’opera (già realizzata e per cui i titoli vengono rilasciati in sanatoria) sia paesaggisticamente priva di titolo, ma urbanisticamente legittima.
Non può, infatti, trovare, in questo caso, applicazione la giurisprudenza che ammette la possibilità di rilascio del PdC, pur in assenza di autorizzazione con l’effetto, tuttavia, che i lavori non possono essere realizzati fintanto che non intervenga anche tale ultimo provvedimento (che costituisce, secondo tale orientamento, quindi, condizione di efficacia e non di validità del titolo urbanistico), trattandosi di lavori già eseguiti e per i quali tale principio è, pertanto, logicamente incompatibile.