OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ANCHE NEI CONFRONTI DI INVESTITORI ADUSI AD OPERAZIONI FINANZIARIE. ECCO COSA DICE ULTIMAMENTE LA SUPREMA CORTE. Cassazione civile sez. I, 06/12/2022, n.35789
In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo