ECCO COSA DICE LA CORTE DI APPELLO DI MILANO IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO. Corte appello , Milano , sez. I , 16/12/2022 , n. 3994
In materia di intermediazione finanziaria, a norma dell' art. 23, co. 6, del D.Lgs. 58/1998 è onere dell'intermediario dimostrare di aver agito con la diligenza richiesta e, dunque, provare di aver informato correttamente i clienti sui rischi, sulla natura e le implicazioni dell'operazione specifica in ordine ai titoli mobiliari oggetto d'investimento, non rilevando - al